L’apprendistato professionalizzante è un contratto che ha come obiettivo il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, determinata dalle parti del contratto, sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento.
Possono essere assunti giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, e lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione* o del trattamento di integrazione salariale a seguito di un Accordo di transizione occupazionale**, senza limiti di età.
* Naspi, Aspi, MiniAspi, Indennità speciale di disoccupazione edile, Dis-Coll
** Art. 22-ter D.Lgs 148/2015
Il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiare di agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed economico.
Impresa fino a 9 dipendenti: assumendo un giovane con contratto di apprendistato, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è, oltre all’1,61% previsto dalla L. 92/2012, rispettivamente dell’1,5% il primo anno, del 3% il secondo anno, e del 10% a partire dal terzo anno e, in caso di consolidamento del contratto, per i dodici mesi successivi.
Impresa con almeno 10 dipendenti: assumendo un giovane con contratto di apprendistato, per tutti gli anni del contratto, il datore di lavoro avrà un’aliquota di contribuzione del 10%.
* fonte (aggiornata al 28/10/2021): https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/apprendistato/apprendistato-professionalizzante
La normativa permette di inquadrare l’apprendista fino a 2 livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscergli una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato, secondo le indicazioni del contratto collettivo applicato.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, come, ad esempio, nel computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999.
Il datore di lavoro ha la possibilità di personalizzare la formazione dell’apprendista sul proprio modello aziendale e sulle proprie modalità produttive e di erogazione dei servizi, poichè la disciplina rimette all'impresa la gestione e la responsabilità della formazione.
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