20/06/2022 17:12
Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti è stata modificata la disciplina del credito d’imposta destinato alle imprese che investono per la formazione dei propri dipendenti finalizzata all’acquisizione e al consolidamento di competenze digitali entro il 31 dicembre 2022.
Attraverso il bonus Formazione 4.0 era già infatti possibile ottenere un credito di imposta per la formazione dedicata alle competenze utili ad affrontare la Transizione Digitale, ma con il nuovo Decreto Aiuti sono state rimodulate le aliquote del credito in base ai soggetti erogatori e definito il requisito della certificazione delle competenze acquisite (da recepire con apposito decreto).
L'agevolazione sugli investimenti in formazione è riconosciuta:
Il decreto Aiuti non modifica l’aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese che rimane pertanto pari al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo di 250.000 euro
Per la formazione erogata dopo il 18 maggio 2022 con modalità non rispondenti ai criteri introdotti con il Decreto Aiuti, ad esempio attraverso soggetti formatori non accreditati, le misure del credito d'imposta risulteranno ridotte al:
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Chi può accedere al credito Formazione 4.0
Tutte le imprese residenti in Italia possono accedere al credito Formazione 4.0, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti (ad esempio imprese che abbiano una sede di direzione, una succursale, un ufficio a patto che non sia di mera rappresentanza, un’officina o un laboratorio, un cantiere stabile, un luogo di estrazione di risorse naturali), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal sistema di determinazione del reddito adottato ai fini fiscali.
Rientrano nel novero dei soggetti beneficiari anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
Progetti formativi ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti aree:
L’attività formativa deve interessare uno o più degli ambiti definiti nell’Allegato A) della Legge 205 del 27/12/2017 ed in particolare:
Sono escluse dal beneficio del credito d’imposta le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi o adeguarsi alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente e ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Quali spese sono ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
Tabella riepilogativa (decreto Aiuti)
Tipologia di impresa |
Aliquota credito con Forte Chance |
Aliquota credito con soggetto non accreditato |
Limite massimo di spesa annuo |
Piccola |
70% |
40% |
300.000 € |
Media |
50% |
35% |
250.000 € |
Grande |
30% |
30% |
250.000 € |
Se i destinatari della formazione rientrano nelle categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal DM La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 ottobre 2017
Esempio
Azienda soggetta a revisione che svolge un corso di formazione per 10 dipendenti finalizzato ad acquisire competenze in materia di Cloud Computing, rientrante nelle competenze sulle tecnologie 4.0
Totale spese ammissibili: 30.000€
Totale credito con formazione svolta da soggetto accreditato: 30.000 € x 70% = 21.000 €
Tipologia di impresa |
Aliquota e importo credito imposta |
Aliquota credito con soggetto non accreditato |
Piccola |
70% - 21.000€ |
40% - 12.000 € |
Media |
50% - 15.000 € |
35% - 10.500 € |
Grande |
30% - 9.000 € |
30% - 9.000 € |
Come certificare le spese
Le imprese non soggette a revisione devono dare evidenza delle spese effettivamente sostenute attraverso una certificazione allegata al bilancio rilasciata da un revisore dei conti o società di revisione legale. Le imprese con bilancio revisionato sono invece escluse dall’obbligo di certificazione.
Il costo del revisore nel limite massimo di 5.000 euro può essere oggetto di credito d’imposta, al pari delle spese sostenute per la formazione.
I beneficiari del credito d’imposta devono redigere e conservare:
Al fine di consentire le opportune azioni di monitoraggio della formazione, le imprese che si avvalgono del credito di imposta devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico una comunicazione PEC utilizzando un apposito modello approvato con Decreto Direttoriale 6 ottobre 2021
Come utilizzare il credito
Il credito d'imposta spettante, non è cedibile e può essere esclusivamente utilizzato in compensazione attraverso F24 (codice tributo 6897) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ammissibili.
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Annamaria Leporale
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