La normativa sulle emissioni in atmosfera

In Italia la norma “quadro” volta a disciplinare le emissioni in atmosfera è rappresentata dal DLgs. 152/2006 (cosiddetto Testo Unico ambientale o Codice dell’Ambiente), nella sua parte quinta. Tale decreto ha abolito il previgente D.P.R. 203/88, che per la prima volta in Italia stabiliva che gli stabilimenti che avessero delle emissioni in atmosfera avrebbero dovuto ottenere una autorizzazione preventiva alla costruzione degli stessi.

Nel Testo Unico sono ricomprese regole non solo sulle emissioni di impianti industriali, ma anche per gli impianti termici civili, i composti organici volatili e i carburanti.

E’ entrato in vigore il 29 aprile 2006, ma ad oggi ha già subito  modifiche da parte di  84 provvedimenti normativi, inoltre norme successive, volte alla semplificazione degli adempimenti delle piccole e medie imprese (D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che regola l’autorizzazione unica ambientale AUA), hanno ulteriormente cambiato le modalità per la domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

In sintesi sono due le procedure per l’ottenimento dell’autorizzazione:

  1. in via ordinaria, con richiesta da fare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente territorialmente, presentando, tramite posta elettronica certificata, domanda di autorizzazione unica ambientale (con la quale, oltre che per le emissioni in atmosfera, si può fare domanda per altre sei autorizzazioni ambientali)
  2. di carattere generale, per gli stabilimenti dove sono svolte esclusivamente attività di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del DLgs. 152/06, con domanda da presentarsi alla Provincia, ma si ha facoltà di presentare la domanda anche tramite SUAP. L’istanza deve essere compilata attraverso il portale on-line http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia. Nello stesso portale è possibile fare anche la domanda per l’AUA.

La domanda deve essere presentata dal gestore che intende installare uno stabilimento nuovo, apportare una modifica sostanziale ad uno stabilimento già autorizzato, o che deve richiedere il rinnovo dell’autorizzazione.

Gli stabilimenti rientranti nella normativa sull’Autorizzazione Integrata Ambientale, con l’entrata in vigore del DLgs. 46 del 4 marzo 2014 avvenuta l’11 aprile 2014, devono fare riferimento  alla Parte II del DLgs 3 aprile 2006, n. 152. Nella parte II del Testo Unico vi sono anche le procedure per gli impianti ricadenti in Valutazione di Impatto Ambientale.

Altre attività per le quali esistono normative dedicate sono gli impianti di incenerimento rifiuti per i quali il testo in vigore è il DLgs 133/05 e gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali o rinnovabili, per le quali il testo di riferimento è il  DLgs. 387/2003.

Per quanto riguarda le informazioni da allegare alla domanda di autorizzazione, è necessario consultare le Province competenti. In Provincia di Torino la circolare 16/ECO della Regione Piemonte, che stabiliva la documentazione tecnica necessaria, è stata aggiornata  con D.D. n. 181-47944/2010 del 27/12/2010  e quindi dovrà essere utilizzata la modulistica ModEm 2.0

Ulteriori informazioni si possono reperire nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 gennaio 2014, n. 1/AMB.

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